|
Art. 1
|
NOME E SEDE
|
|
|
Sotto la denominazione
ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE CASE PER ANZIANI DELLA SVIZZERA ITALIANA (detta
in seguito ADICASI) si costituisce un'associazione senza scopo di lucro a
norma degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
|
|
|
|
|
Art. 2
|
La sede dell'ADICASI presso la Casa anziani
diretta dal Presidente della stessa.
|
|
|
|
|
Art. 3
|
SCOPO
|
|
|
L'ADICASI ha quale scopo quello
di raggruppare in associazione i direttori e le direttrici degli Istituti di
cura della Svizzera Italiana e si propone di favorire e promuovere:
a)
l'assistenza e la cura alle persone
anziane;
b)
la qualit delle cure all'interno delle
istituzioni;
c)
la reciproca collaborazione e la
solidariet tra i propri membri;
d)
la salvaguardia degli interessi comuni in
materia di gestione degli istituti di cura sociosanitaria, favorendo in
particolare lo scambio di esperienze tra i suoi membri;
e)
l'azione nei rapporti con le autorit e con
altri enti per promuovere e sostenere la cura, l'assistenza ed il benessere
degli utenti;
f)
l'assunzione di un ruolo e di una funzione
di partenariato nei confronti dell'autorit cantonale, degli assicuratori
malattia e delle categorie professionali;
g)
la formazione e l'aggiornamento dei propri
membri e dei loro collaboratori assumendo un ruolo di partner nei confronti
delle scuole sanitarie e sociosanitarie.
h)
lo sviluppo e il riconoscimento della
categoria professionale.
|
|
|
|
|
Art. 4
|
MEMBRI
|
|
|
Pu essere membro dell'ADICASI ogni
direttore di Istituto di cura con autorizzazione d'esercizio rilasciata dal
Cantone Ticino e dal Cantone Grigioni (per le regioni di lingua italiana) che
abbia quale scopo l'assistenza e la cura di persone anziane o lungodegenti.
|
|
|
|
|
Art. 5
|
Le domande di adesione sono presentate per
iscritto al comitato che le sottopone per la ratifica all'assemblea generale.
I nuovi membri si impegnano a rispettare lo Statuto.
|
|
|
|
|
Art. 6
|
ORGANI
|
|
|
Gli organi dell'ADICASI sono:
a)
l'Assemblea;
b)
il Comitato;
c)
le Conferenze regionali;
d)
l'Ufficio di revisione.
|
|
Art. 7
|
ASSEMBLEA
|
|
|
L'Assemblea l'organo supremo dell'ADICASI ed
composta da tutti i membri dell'Associazione stessa.
L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria una
volta all'anno.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata
dal comitato con almeno 30 giorni di preavviso.
Essa si riunisce in forma
straordinaria quando almeno 1/3 dei membri lo richiede in forma scritta.
|
|
|
|
|
Art. 8
|
COMPITI
|
|
|
L'Assemblea generale:
a)
adotta i regolamenti e le loro modifiche;
b)
nomina ogni 4 anni il Presidente e il
Comitato;
c)
nomina l'Ufficio di revisione;
d)
approva i conti d'esercizio ed il verbale
dell'Assemblea precedente;
e)
d scarico del loro mandato al Comitato ed
all'Ufficio di revisione;
f)
fissa le quote d'adesione dei membri;
g)
fissa l'indennit del Presidente dell'ADICASI;
h)
esercita per il tramite del Comitato un
ruolo attivo nel campo della politica sociosanitaria, in particolar modo nel
settore della geriatria e della lungodegenza.
|
|
|
|
|
Art. 9
|
Ogni membro pu sottoporre in
forma scritta, al Comitato, delle proposte riguardanti argomenti da inserire
fra le trattande all'ordine del giorno dell'Assemblea.
|
|
|
|
|
Art. 10
|
L'Assemblea decide a semplice
maggioranza dei membri presenti.
Ogni delegato ha diritto ad un
solo voto.
I membri del Comitato non hanno
diritto di voto
Per la modifica dello Statuto e
per lo scioglimento dell'ADICASI richiesta la presenza della met dei
membri.
|
|
|
|
|
Art. 11
|
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano.
|
|
|
|
|
Art. 12
|
Perdita
del diritto di membro
|
|
|
L'Assemblea pu decidere la sospensione o
l'espulsione di un membro.
|
|
|
|
|
Art. 13
|
L'Ufficio
presidenziale
|
|
|
All'inizio di ogni Assemblea, il Presidente del Comitato
o chi ne fa le veci dichiara aperta l'Assemblea.
Designa quali scrutatori provvisori due membri
del Comitato.
L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale
composto da un Presidente del giorno e da due scrutatori.
|
|
|
|
|
Art. 14
|
Compiti
dell'Ufficio presidenziale
|
|
|
Il Presidente del giorno
a)
dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia
sulla legalit delle decisioni;
b)
mette in discussione separatamente gli
oggetti all'ordine del giorno.
Gli scrutatori accertano il risultato delle
singole votazioni.
|
|
Art. 15
|
COMITATO
|
|
|
Il Comitato si compone da 5 a 9
membri compreso il Presidente. Di principio tutte le regioni (vedi art. 20) devono
essere rappresentate.
Il Comitato sceglie nel proprio
seno il Vice-Presidente.
Le
riunioni di Comitato sono dirette dal Presidente: in caso di assenza
sostituito dal Vice-Presidente.
Le
decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di
parit fa stato il voto del Presidente.
Il Comitato attua gli scopi
sociali ed esegue le decisioni adottate dall'Assemblea.
|
|
|
|
|
Art. 16
|
SEGRETARIATO E CONTABILIT
|
|
|
Il Presidente dell'ADICASI
assicura il funzionamento del segretariato e della tenuta dei conti.
|
|
|
|
|
Art. 17
|
INDENNIT
|
|
|
Il Presidente dell'ADICASI riceve un onorario
annuo quale indennizzo di rappresentanza, di segretariato e di tenuta dei
conti, deciso dall'Assemblea.
|
|
|
|
|
Art. 18
|
COMPITI
DEL COMITATO
|
|
|
Il Comitato:
a)
dirige l'attivit dell'ADICASI nel rispetto
degli obiettivi fissati dallo Statuto;
b)
mantiene i rapporti con le autorit
cantonali e con tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore
sociosanitario;
c)
si pone quale partner, e/o punto di
riferimento con le autorit e gli enti citati al punto b);
d)
convoca l'Assemblea annuale e l'Ufficio di
revisione, nonch le assemblee straordinarie quando lo ritiene opportuno;
e)
tramite i propri membri promuove la
costituzione di Conferenze tra i direttori di una medesima regione sia per la
ricerca di soluzioni a problematiche comuni che per garantire la divulgazione
dell'attivit svolta dal Comitato;
f)
nomina secondo necessit i membri di commissioni
o i rappresentanti nei vari consessi del settore sociosanitario.
|
|
|
|
|
Art. 19
|
DIRITTO DI FIRMA
|
|
|
L'ADICASI rappresentata di
fronte a terzi, con firma individuale, dal Presidente o dal Vice-Presidente.
|
|
|
|
|
Art. 20
|
CONFERENZE REGIONALI
|
|
|
Le Conferenze regionali si possono costituire
secondo le seguente suddivisione:
-
Bellinzonese, Tre Valli, Grigione Italiano;
-
Locarnese e Valle Maggia;
-
Luganese, Malcantone e Vedeggio;
-
Mendrisiotto e Basso Ceresio.
|
|
|
|
|
Art. 21
|
COMPITI DELLE CONFERENZE REGIONALI
|
|
|
Le Conferenze regionali:
a)
assumono un ruolo consultivo del Comitato e
dell'Assemblea su tematiche specifiche e di propria competenza;
b)
diffondono le informazioni e lo scambio
tramite i membri.
|
|
|
|
|
Art. 22
|
UFFICIO DI REVISIONE
|
|
|
L'Ufficio di revisione,
composto da due revisori scelti fra i membri, presenta ogni anno il rapporto
finanziario da sottoporre all'assemblea.
I revisori sono eletti per un
quadriennio.
|
|
|
|
|
Art. 23
|
FINANZIAMENTO
|
|
|
I mezzi finanziari dell'ADICASI sono costituiti
dalle tasse annuali dei membri.
La tassa fissata ogni anno
dall'Assemblea nella sua riunione ordinaria, su proposta del Comitato.
Altri eventuali introiti devono
essere approvati dall'Assemblea.
|
|
|
|
|
Art. 24
|
OBBLIGHI
FINANZIARI
|
|
|
Gli obblighi finanziari dell'ADICASI sono coperti
unicamente dal patrimonio sociale.
La responsabilit personale degli associati
esclusa.
Gli associati non hanno alcun diritto sul
patrimonio sociale che propriet esclusiva dell'ADICASI.
|
|
|
|
|
Art. 25
|
SCIOGLIMENTO
|
|
|
In caso di scioglimento
dell'ADICASI, il patrimonio sociale sar destinato, a giudizio dell'Assemblea,
ad opere di assistenza o di previdenza sociale con particolare riferimento al
settore della lungodegenza o ad enti con scopi analoghi.
|
|
|
|
|
Art. 26
|
NORME TRANSITORIE
|
|
|
Per quanto non previsto dal
presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice civile svizzero.
|