Regolamento della sezione Ticino dell'adicasi

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI

DELLE CASE PER ANZIANI

DELLA SVIZZERA ITALIANA

[ADICASI]

 

 

Art.   1

NOME E SEDE

 

Sotto la denominazione ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE CASE PER ANZIANI DELLA SVIZZERA ITALIANA (detta in seguito ADICASI) si costituisce un'associazione senza scopo di lucro a norma degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

 

 

Art.   2

La sede dell'ADICASI presso la Casa anziani diretta dal Presidente della stessa.

 

 

Art.  3

SCOPO

 

L'ADICASI ha quale scopo quello di raggruppare in associazione i direttori e le direttrici degli Istituti di cura della Svizzera Italiana e si propone di favorire e promuovere:

a)    l'assistenza e la cura alle persone anziane;

b)    la qualit delle cure all'interno delle istituzioni;

c)    la reciproca collaborazione e la solidariet tra i propri membri;

d)    la salvaguardia degli interessi comuni in materia di gestione degli istituti di cura sociosanitaria, favorendo in particolare lo scambio di esperienze tra i suoi membri;

e)    l'azione nei rapporti con le autorit e con altri enti per promuovere e sostenere la cura, l'assistenza ed il benessere degli utenti;

f)     l'assunzione di un ruolo e di una funzione di partenariato nei confronti dell'autorit cantonale, degli assicuratori malattia e delle categorie professionali;

g)    la formazione e l'aggiornamento dei propri membri e dei loro collaboratori assumendo un ruolo di partner nei confronti delle scuole sanitarie e sociosanitarie.

h)    lo sviluppo e il riconoscimento della categoria professionale.

 

 

Art.   4

MEMBRI

 

Pu essere membro dell'ADICASI ogni direttore di Istituto di cura con autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone Ticino e dal Cantone Grigioni (per le regioni di lingua italiana) che abbia quale scopo l'assistenza e la cura di persone anziane o lungodegenti.

 

 

Art.   5

Le domande di adesione sono presentate per iscritto al comitato che le sottopone per la ratifica all'assemblea generale. I nuovi membri si impegnano a rispettare lo Statuto.

 

 

Art.   6

ORGANI

 

Gli organi dell'ADICASI sono:

a)    l'Assemblea;

b)    il Comitato;

c)    le Conferenze regionali;

d)    l'Ufficio di revisione.

Art.   7

ASSEMBLEA

 

L'Assemblea l'organo supremo dell'ADICASI ed composta da tutti i membri dell'Associazione stessa.

 

L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno.

 

L'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata dal comitato con almeno 30 giorni di preavviso.

 

Essa si riunisce in forma straordinaria quando almeno 1/3 dei membri lo richiede in forma scritta.

 

 

Art.   8

COMPITI

 

L'Assemblea generale:

a)    adotta i regolamenti e le loro modifiche;

b)    nomina ogni 4 anni il Presidente e il Comitato;

c)    nomina l'Ufficio di revisione;

d)    approva i conti d'esercizio ed il verbale dell'Assemblea precedente;

e)    d scarico del loro mandato al Comitato ed all'Ufficio di revisione;

f)     fissa le quote d'adesione dei membri;

g)    fissa l'indennit del Presidente dell'ADICASI;

h)    esercita per il tramite del Comitato un ruolo attivo nel campo della politica sociosanitaria, in particolar modo nel settore della geriatria e della lungodegenza.

 

 

Art.   9

Ogni membro pu sottoporre in forma scritta, al Comitato, delle proposte riguardanti argomenti da inserire fra le trattande all'ordine del giorno dell'Assemblea.

 

 

Art. 10

L'Assemblea decide a semplice maggioranza dei membri presenti.

Ogni delegato ha diritto ad un solo voto.

I membri del Comitato non hanno diritto di voto

Per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'ADICASI richiesta la presenza della met dei membri.

 

 

Art. 11

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano.

 

 

Art. 12

Perdita del diritto di membro

 

L'Assemblea pu decidere la sospensione o l'espulsione di un membro.

 

 

Art. 13

L'Ufficio presidenziale

 

All'inizio di ogni Assemblea, il Presidente del Comitato o chi ne fa le veci dichiara aperta l'Assemblea.

 

Designa quali scrutatori provvisori due membri del Comitato.

 

L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un Presidente del giorno e da due scrutatori.

 

 

Art. 14

Compiti dell'Ufficio presidenziale

 

Il Presidente del giorno

a)    dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia sulla legalit delle decisioni;

b)    mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

 

Gli scrutatori accertano il risultato delle singole votazioni.

Art. 15

COMITATO

 

Il Comitato si compone da 5 a 9 membri compreso il Presidente. Di principio tutte le regioni (vedi art. 20) devono essere rappresentate.

 

Il Comitato sceglie nel proprio seno il Vice-Presidente.

 

Le riunioni di Comitato sono dirette dal Presidente: in caso di assenza sostituito dal Vice-Presidente.

 

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parit fa stato il voto del Presidente.

 

Il Comitato attua gli scopi sociali ed esegue le decisioni adottate dall'Assemblea.

 

 

Art. 16

SEGRETARIATO E CONTABILIT

 

Il Presidente dell'ADICASI assicura il funzionamento del segretariato e della tenuta dei conti.

 

 

Art. 17

INDENNIT

 

Il Presidente dell'ADICASI riceve un onorario annuo quale indennizzo di rappresentanza, di segretariato e di tenuta dei conti, deciso dall'Assemblea.

 

 

Art. 18

COMPITI DEL COMITATO

 

Il Comitato:

a)    dirige l'attivit dell'ADICASI nel rispetto degli obiettivi fissati dallo Statuto;

b)    mantiene i rapporti con le autorit cantonali e con tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore sociosanitario;

c)    si pone quale partner, e/o punto di riferimento con le autorit e gli enti citati al punto b);

d)    convoca l'Assemblea annuale e l'Ufficio di revisione, nonch le assemblee straordinarie quando lo ritiene opportuno;

e)    tramite i propri membri promuove la costituzione di Conferenze tra i direttori di una medesima regione sia per la ricerca di soluzioni a problematiche comuni che per garantire la divulgazione dell'attivit svolta dal Comitato;

f)     nomina secondo necessit i membri di commissioni o i rappresentanti nei vari consessi del settore sociosanitario.

 

 

Art. 19

DIRITTO DI FIRMA

 

L'ADICASI rappresentata di fronte a terzi, con firma individuale, dal Presidente o dal Vice-Presidente.

 

 

Art. 20

CONFERENZE REGIONALI

 

Le Conferenze regionali si possono costituire secondo le seguente suddivisione:

-       Bellinzonese, Tre Valli, Grigione Italiano;

-       Locarnese e Valle Maggia;

-       Luganese, Malcantone e Vedeggio;

-       Mendrisiotto e Basso Ceresio.

 

 

 

 

 

Art. 21

COMPITI DELLE CONFERENZE REGIONALI

 

Le Conferenze regionali:

a)    assumono un ruolo consultivo del Comitato e dell'Assemblea su tematiche specifiche e di propria competenza;

b)    diffondono le informazioni e lo scambio tramite i membri.

 

 

Art. 22

UFFICIO DI REVISIONE

 

L'Ufficio di revisione, composto da due revisori scelti fra i membri, presenta ogni anno il rapporto finanziario da sottoporre all'assemblea.

I revisori sono eletti per un quadriennio.

 

 

Art. 23

FINANZIAMENTO

 

I mezzi finanziari dell'ADICASI sono costituiti dalle tasse annuali dei membri.

 

La tassa fissata ogni anno dall'Assemblea nella sua riunione ordinaria, su proposta del Comitato.

 

Altri eventuali introiti devono essere approvati dall'Assemblea.

 

 

Art. 24

OBBLIGHI FINANZIARI

 

Gli obblighi finanziari dell'ADICASI sono coperti unicamente dal patrimonio sociale.

 

La responsabilit personale degli associati esclusa.

 

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale che propriet esclusiva dell'ADICASI.

 

 

Art. 25

SCIOGLIMENTO

 

In caso di scioglimento dell'ADICASI, il patrimonio sociale sar destinato, a giudizio dell'Assemblea, ad opere di assistenza o di previdenza sociale con particolare riferimento al settore della lungodegenza o ad enti con scopi analoghi.

 

 

Art. 26

NORME TRANSITORIE

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice civile svizzero.

 

 

 

 

 

Bellinzona, 10 giugno 2011